<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805</id><updated>2011-11-01T05:27:16.730-07:00</updated><title type='text'>Temi Nera</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>47</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-7024020528969519075</id><published>2010-04-08T16:53:00.000-07:00</published><updated>2010-04-08T17:12:50.108-07:00</updated><title type='text'>Imputato di nulla</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Succede anche questo. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Un tale viene indagato per circa un anno da un PM noto e destinato a brillante carriera. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;All'esito dell'indagine preliminare viene rinviato a giudizio ed invitato a comparire davanti ad un giudice monocratico.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Arrivato il giorno del dibattimento, il giudice si accorge che il PM non ha formulato nessun capo di imputazione a suo carico e che in atti non vi è neppure una querela che lo nomini.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Scrive, infatti, il giudice&lt;em&gt;:"Effettivamente nei confronti di xxxxx non sussistono né la querela né l'imputazione. Vanno, pertanto, accolte le conclusioni del difensore.... Ai sensi dell'art. 469 c.p.p. la improcedibilità va immediatamente dichiarata con sentenza.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Nessuna statuizione in ordine alle spese di giustizia, stante la inesistenza sia della quarela che dell'imputazione."&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tuttavia anche il giudice non vuole passare inosservato e, nel dispositivo, trova il modo di completare l'assurda vicenda statuendo: &lt;em&gt;"Dichiara non doversi procedere nei confronti di xxxxx &lt;strong&gt;per il reato ascritto&lt;/strong&gt; per difetto di querela".&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#cc0000;"&gt;&lt;strong&gt;Ma quale reato se non ne era stato ipotizzato nessuno?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family:arial;color:#cc0000;"&gt;&lt;strong&gt;Chi pagherà le spese di giustizia?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#cc0000;"&gt;&lt;strong&gt;E quelle dell'avvocato difensore dell'imputato fantasma?&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-7024020528969519075?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/7024020528969519075/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=7024020528969519075' title='5 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7024020528969519075'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7024020528969519075'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2010/04/imputato-di-nulla.html' title='Imputato di nulla'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>5</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-6966027725661907200</id><published>2010-04-05T16:36:00.000-07:00</published><updated>2010-04-05T17:00:54.735-07:00</updated><title type='text'>Falsa partenza continuata</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Nel lontano 1995 una società fallisce e si accerta un ammanco di circa un miliardo e mezzo, che a quell'epoca non erano bruscolini.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La Procura, con una velocità incredibile, dopo solo un anno, ottiene dal G.U.P. il decreto che dispone il giudizio nei confornti dei due amministratori.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il Tribunale, dopo avere aspettato cinque anni in un dibattimento ricco di colpi di scena, finalmente nel 2001 scopre che il fatto "&lt;em&gt;risultava diverso da come configurato nelle imputazioni&lt;/em&gt;" ed ordina la trasmissione degli atti al P.M..&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Questi ottiene, nel febbraio 2004, un nuovo rinvio a giudizio con una nuova più ampia formulazione dell'imputazione, ma il Tribunale dichiara nulla anche questa formulazione e ritrasmette gli atti al P.M., il quale, tuttavia, forte del fatto che il G.U.P. era lo stesso che aveva già disposto il giudizio e che quindi riteneva corretto il capo di imputazione, non cambia nulla ed ottiene, nel Dicembre 2004, un altro decreto che dispone il giudizio, ma il Tribunale, naturalmente, annulla anche questo decreto.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il P.M. a questo punto modifica ancora il capo di imputazione ed ottiene il quarto decreto che dispone il giudizio nel maggio 2006.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Questa volta il Tribunale non fa questioni sul capo di imputazione, ma scopre che, con l'entrata in vigore della ex Cirielli (Dicembre 2005), che ha ridotto i termini di prescrizione, il reato di bancarotta si è estinto già nel 2007 dopo 12 anni e 6 mesi dal fallimento e, quindi, con poche righe di motivazione, dichiara estinto il reato contestato ai due amministratori.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Qualche maligno potrebbe pensare che, se non fosse stata rilevata questa causa estintiva del reato, ci sarebbe stato il quinto round tra GUP e Tribunale.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;I creditori ed i dipendenti della società fallita non si sono divertiti affatto ad assistere al match.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-6966027725661907200?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/6966027725661907200/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=6966027725661907200' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6966027725661907200'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6966027725661907200'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2010/04/falsa-partenza-continuata.html' title='Falsa partenza continuata'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-109492759161221475</id><published>2010-04-04T16:34:00.000-07:00</published><updated>2010-04-04T17:05:51.802-07:00</updated><title type='text'>Il danno e la beffa ovvero contento e gabbato</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Questa è la storia banalissima di un tale al quale hanno sfasciato l'auto a seguito di un tamponamento.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nella sentenza non è indicato l'anno del fatto, ma certamente questo deve essere accaduto almeno 15 anni fa, visto che il procedimento in appello era iniziato nel 1998 ed esaurito nel 2004.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il Pretore aveva disposto una consulenza tecnica sul veicolo danneggiato ed il consulente aveva ritenuto che per la riparazione dei danni fosse necessaria una certa somma + IVA e che l'auto sarebbe rimasta ferma per le riparazioni un certo tempo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nonostante queste preziose indicazioni, il Pretore, prima del 1998, aveva deciso che il danneggiante e la compagnia di assicurazione risarcissero solo la somma prevista per le riparazioni, senza IVA né fermo tecnico.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il danneggiato aveva proposto appello ed il Tribunale (nel 2004) lo aveva respinto sostenendo che non vi erano prove che l'auto fosse stata realmente riparata e che quindi fosse rimasta ferma per le riparazioni.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A questo punto (e siamo nel 2005), il danneggiato, invocando la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che in questi casi riconosce, oltre alla somma per le riparazioni, anche il rimborso dell'IVA ed un equo indennizzo per il fermo tecnico, proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre diversi motivi: il primo per l'IVA, il secondo per il fermo tecnico ed il terzo per le spese, che in appello erano state poste a suo carico.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ed ecco che la Suprema Corte, con sentenza n. 1688, depositata il 27 Gennaio 2010, richiamando i propri principi di diritto, come invocati dal ricorrente, finalmente gli dà piena ragione con questa motivazione:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;"La sentenza che non s'è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell'intero processo.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo".&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Così, dopo tanti anni di causa, il povero danneggiato, avrà pure la soddisfazione di ricevere l'IVA ed il rimborso per il fermo tecnico, ma dovrà corrispondere al suo avvocato le spese e gli onorari di tre gradi di giudizio, che certamente supereranno di gran lunga le somme per le quali ha tanto combattuto.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E questa volta non potrà ricorrere più a nessuno, con tanti saluti al principio che le spese seguono la soccombenza e tanti incoraggiamenti alle Compagnie di assicurazione di continuare a non pagare quanto dovuto.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-109492759161221475?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/109492759161221475/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=109492759161221475' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/109492759161221475'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/109492759161221475'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2010/04/il-danno-e-la-beffa-ovvero-contento-e.html' title='Il danno e la beffa ovvero contento e gabbato'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-6448422652487534145</id><published>2010-04-03T16:58:00.000-07:00</published><updated>2010-04-03T17:44:32.473-07:00</updated><title type='text'>AUGURI DI BUONA PASQUA</title><content type='html'>&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/S7fXnV-42fI/AAAAAAAAAA4/_wBUnUtD-a4/s1600/scimpanz%C3%A8.bmp"&gt;&lt;img style="MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 320px; FLOAT: left; HEIGHT: 210px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5456066544498432498" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/S7fXnV-42fI/AAAAAAAAAA4/_wBUnUtD-a4/s320/scimpanz%C3%A8.bmp" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Dopo tanto tempo, Temi Nera riprende le sue pubblicazioni.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ho scelto l'immagine che vedete perché mi sembra rappresenti bene lo spirito pasquale. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Noi umani mangiamo l'agnello, mentre la mamma scimpanzè si occupa del leoncino abbandonato.&lt;br /&gt;I lettori, che prima erano pochi amici, dopo la pubblicità che il Consiglio Superiore della Magistratura ha voluto dare a questo blog, sono diventati moltissimi e tutti mi chiedono di rinnovare i fasti di sentenze che ormai vedo citate in mille altri articoli e post, come esempio di sciatteria e faciloneria nell'esercizio della funzione giudiziaria.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Da pochi giorni sono un pensionato e questo renderà più difficile l'accesso diretto alle fonti dalle quali trarre le perle migliori, ma confido nella bontà e nel numero di amici avvocati e magistrati che generosamente mi invieranno sentenze meritevoli di un commento ironico, nello stile di Temi Nera.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Poiché la faciloneria e la superficialità sono caratteristiche non esclusive della magistratura italiana, ma si incontrano anche in altri Paesi, inizierò questa seconda serie con una sentenza della Corte d'Appello di Riom (Francia), che doveva giudicare sul punto se i rumori di un pollaio eccedessero o meno la normale tollerabilità per gli abitanti delle vicinanze.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In primo grado il Tribunale di Clermont-Ferrand aveva ritenuto che i rumori ed il fastidio erano eccessivi. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In appello ecco la motivazione: "Considerato che il pollo è un animale anodino e stupido, al punto che nessuno è ancora riuscito ad addestrarlo, neanche un circo cinese; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;che la sua vicinanza comporta molto silenzio, alcuni teneri borbottii e dei suoni che vanno dal gioioso (quando depone l'uovo) al sereno (quando gusta un vermetto di terra), passando per lo spaventato (vista di una volpe);&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;che questa piacevole vicinanza non ha mai disturbato se non coloro che, per altri motivi, nutrono rancore nei riguardi dei proprietari di tali gallinacei;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;che la Corte non giudicherà mai che la barca importuni il marinaio, la farina il fornaio, il violino il direttore d'orchestra ed il pollo un abitante del villaggio La Rochette, frazione di Salledes (402 anime), nel Dipartimento del Puy de Dome;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per questi motivi riforma la sentenza di primo grado, e condanna l'attore alle spese dei due gradi di giudizio". &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-6448422652487534145?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/6448422652487534145/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=6448422652487534145' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6448422652487534145'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6448422652487534145'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2010/04/auguri-di-buona-pasqua.html' title='AUGURI DI BUONA PASQUA'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/S7fXnV-42fI/AAAAAAAAAA4/_wBUnUtD-a4/s72-c/scimpanz%C3%A8.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-8087318257712591352</id><published>2008-04-02T10:49:00.000-07:00</published><updated>2008-04-02T10:52:43.649-07:00</updated><title type='text'>Il Monotribunale</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Avevamo visto il bibunale, ma le sorprese non finiscono mai.&lt;br /&gt;L'ultima viene dal monotribunale, non credo che possa definirsi diversamente.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Si tratta di una causa per la declaratoria di nullità di un matrimonio civile.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La citazione viene notificata con invito a comparire davanti ad un Tribunale, la causa viene assegnata ad un giudice che, fino dalla prima udienza, si qualifica Presidente e procede nell'istruzione. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Svolge diverse udienze, sente i testi, fa concludere le parti ed, alla fine, emette una sentenza che reca la seguente intestazione:"Tribunale di ...., nella persona del giudice xyxy";&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;segue il testo della sentenza ed il dispositivo e, poi la firma: preceduta dal titolo"Il Presidente estensore".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Chissà se la partecipazione del P.M. abbia fatto sorgere qualche dubbio in questo Presidente estensore che la causa, per sua natura, dovesse essere decisa da un collegio.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Chissà se ha dimenticato di scrivere i nomi degli altri due giudici che, nella sua mente, avrebbero dovuto comporre questo collegio.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Certo non sembra che altri, al di fuori del Presidente, abbiano conosciuto di questa causa; almeno nulla risulta né dal verbale nè da altre fonti.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Eppure qualcosa deve essersi mosso nella mente di questo giudice, visto che non si è mai proclamato giudice unico ma "Presidente", tranne che nell'intestazione della sentenza in cui, più modestamentre si dichiara semplicemente "giudice" (anche se firma con il miglior titolo di "presidente").&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ovviamente chi ha avuto la peggio si è premurato di impugnare la sentenza e, come primo motivo, ha invocato la nullità del provvedimento.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Se la Corte accoglierà tale richiesta, si saranno perduti sette anni, tale essendo il tempo occorso perché il "Presidente estensore" facesse conoscere il suo pensiero.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-8087318257712591352?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/8087318257712591352/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=8087318257712591352' title='22 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8087318257712591352'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8087318257712591352'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/04/il-monotribunale.html' title='Il Monotribunale'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>22</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-1693297386918927324</id><published>2008-04-02T10:45:00.000-07:00</published><updated>2008-04-02T10:48:47.037-07:00</updated><title type='text'>Revisione di una decisione per prova ....vecchia.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;C'è una Corte d'Appello che ha sospeso l'esecuzione di una sentenza penale definitiva, pronunciata nel 2006, per effetto di una "prova nuova" acquisita nel 2005.&lt;br /&gt;L'istante per revisione, condannato in via definitiva nel 2006 per ricettazione di un assegno rubato, invocando l'art. 630, lettera c) c.p.p., sosteneva che nel luglio 2005 la vittima del furto aveva dichiarato ad un commissariato di P.S. che in realtà quel suo assegno non gli sarebbe stato rubato, ma gli sarebbe stato truffato.&lt;br /&gt;Sulla base di questa sola dichiarazione chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione della pena e la Corte d'Appello, pur riconoscendo che la dichiarazione era del 2005, tuttavia sospendeva l'esecuzione provocandone la scarcerazione, se non vi fossero altri titoli di detenzione, nonostante che la prova (ammesso che fosse tale e che comunque non poteva avere effetto sul reato di ricettazione per il quale era stato condannato, ma solo sul reato presupposto che avrebbe potuto mutare da furto a truffa, ma senza sostanziali conseguenze sulla responsabilità) era conoscibile e conosciuta dallo stesso imputato prima che venisse pronunciata la sentenza del 2006 che lo aveva condannato.&lt;br /&gt;E tutto questo nonostante che il P.G., nel suo parere, avesse spiegato diffusamente che la prova non era tale ed era "vecchia" e conseguentemente che la richiesta di revisione dovesse essere dichiarata inammissibile.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-1693297386918927324?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/1693297386918927324/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=1693297386918927324' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1693297386918927324'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1693297386918927324'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/04/revisione-di-una-decisione-per-prova.html' title='Revisione di una decisione per prova ....vecchia.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-8759338563569195213</id><published>2008-03-19T14:15:00.000-07:00</published><updated>2008-03-19T14:58:03.069-07:00</updated><title type='text'>Finché c'è guerra c'è speranza.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Questa potrebbe sembrare una storia singolare, ma vi assicuro che è plurale, nel senso che non è un caso unico, ma è un modello al quale molti avvocati, specialisti in diritto di famiglia, si stanno ispirando.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Mi è venuta in mente leggendo un commento di Anonimo (Avv. Cosimo Saracino che ringrazio e saluto cordialmente), che riteneva che le "cose da pazzi" fossero esclusive dei civilisti. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In realtà questi specialisti del diritto hanno molto da insegnare.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La storia comincia con una normale causa di separazione tra coniugi davanti ad un Tribunale ordinario. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Entrambi dimostrano di essere quasi poveri e vedono riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato. Alla prima udienza il Presidente dà i soliti provvedimenti provvisori sull'affidamento (condiviso) e sull'assegno di mantenimento.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Parte il primo reclamo ex art. 708 c.p.c. e la Corte conferma i provvedimenti presidenziali.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A questo punto la moglie si rivolge al Tribunale per i minorenni contestando il diritto del marito a vedere il figlio, perché è violento ed inadatto al ruolo di padre. Il Tribunale minorile, dopo una breve istruttoria, decide che entrambi i genitori sono inadeguati al ruolo ed affida il figlio minore ai Servizi Sociali, pur lasciandolo collocato nella casa coniugale assegnata alla madre. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Reclamo di entrambi i genitori, con motivazioni diverse, alla Corte minorile per invocare la revoca del decreto e stabilire che, a seconda delle difese, l'uno o l'altro dei genitori fosse l'unico a potersi occupare del minore. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Decreto della Corte d'Appello minorile di revoca dell'impugnato decreto, perché emesso da giudice incompetente per materia, sul presupposto che non sussisteva alcuno dei presupposti previsti dagli artt. 330, 333  c.c. e, quindi, riconoscimento della validità ed attualità delle decisioni del Presidente del Tribunale ordinario (intanto il procedimento è passato al G.I., al quale le parti rivolgono diverse istanze di modifica delle statuizioni presidenziali).&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma il difensore della madre ricorre nuovamente al Tribunale minorile dicendo che ci sono altri elementi per escludere il padre da alcun rapporto con il figlio perché non si è sottomesso al percorso di recupero della genitorialità prescritto dal Tribunale minorile. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Altro decreto dello stesso Tribunale che, preso atto che il padre non si è presentato agli appuntamenti con il servizio sociale che doveva recuperarlo al ruolo di padre, reitera l'affidamento del minore al servizio sociale, collocandolo nuovamente in casa della madre, e prescrivendo al padre un nuovo percorso di recupero del suo ruolo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Altro ricorso alla Corte minorile di entrambi i genitori, ciascuno per sostenere che non ci sono i presupposti per l'affidamento ai servizi sociali e  rivendicando l'affidamento in via esclusiva del povero figlio.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nuova decisione della Corte minorile che ribadisce l'incompetenza per materia del Tribunale minorile per carenza dei presupposti ex artt. 330 e 333 c.c. e, quindi, nuova rivitalizzazione degli originari provvedimenti provvisori del Presidente del Tribunale ordinario.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel frattempo il Tribunale ordinario, al quale nessuno ha comunicato le decisioni della Corte minorile, all'esito del procedimento di separazione giudiziale, così decide:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Considerato che per le questioni di affidamento del minore non è competente perché si è dichiarato tale il Tribunale per i minorenni, nulla decide su tale punto; ritenuto, tuttavia, che per le questioni relative all'assegno di mantenimento di moglie e figlio conserva la propria competenza, essendo esclusa quella del Tribunale minorile per le questioni economiche riguardanti soggetti regolarmente coniugati, pone a carico del padre un assegno di mantenimento per moglie e figlio.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ovviamente appello di entrambe le parti, questa volta davanti alla Corte d'Appello ordinaria, con le seguenti posizioni rispettive:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per la moglie confermarsi l'incompetenza del giudice ordinario ed affermarsi quella del giudice minorile per quanto riguarda l'affidamento, ma, sulla base della precedente decisione della Corte minorile, disporre l'affidamente in via esclusiva alla madre; per il marito, riformarsi la decisione impugnata perché, come già stabilito dalla Corte minorile, è competente anche per l'affido del minore il giudice ordinario e, quindi, affidamento congiunto. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Naturalmente entrambi i coniugi impugnano, con opposte motivazioni, la decisione del Tribunale sul quantum degli assegni.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La decisione della Corte è attesa tra qualche giorno.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma, intanto, mi chiedo: questi coniugi, ufficialmente poveri, quanti denari hanno sottratto al bilancio dello Stato per difese reiterate e discutibili e con quale vantaggio per il loro unico figlio?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-8759338563569195213?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/8759338563569195213/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=8759338563569195213' title='8 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8759338563569195213'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8759338563569195213'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/03/finch-c-guerra-c-speranza.html' title='Finché c&apos;è guerra c&apos;è speranza.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>8</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-8813498340453881072</id><published>2008-03-17T12:03:00.000-07:00</published><updated>2008-03-17T12:21:21.233-07:00</updated><title type='text'>Motivazione...... fantasiosa.2</title><content type='html'>E' un semplicissimo caso di falso in autocertificazione.&lt;br /&gt;Accertata la responsabilità dell'imputato, ecco la motivazione sulla pena:&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Tenuto conto delle modalità del fatto, ritenute applicabili le attenuanti generiche attesa l'assenza di precedenti penali, si stima equa una condanna dell'imputato alla &lt;em&gt;pena di un anno di reclusione&lt;/em&gt; (P.B. un anno e sei mesi recl.; ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.)."&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ed ecco la sorpresa del dispositivo:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"P.Q.M. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara Tizio colpevole del reato ascrittogli e per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla &lt;strong&gt;&lt;em&gt;pena di mesi tre di reclusione&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; oltre al pagamento delle spese processuali."&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Insomma, l'imputato si sentirà fortunato visto che il giudice lo riteneva meritevole di un anno di galera ed invece lo ha condannato solo a tre mesi, ma a chi legge questo tipo di sentenze, chissà perché, viene uno strano sentimento di mestizia per la cura con la quale vengono redatte.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-8813498340453881072?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/8813498340453881072/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=8813498340453881072' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8813498340453881072'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8813498340453881072'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/03/motivazione-fantasiosa2.html' title='Motivazione...... fantasiosa.2'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-1661210529702607838</id><published>2008-03-17T11:37:00.000-07:00</published><updated>2008-03-17T12:00:33.591-07:00</updated><title type='text'>Motivazione...... fantasiosa.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Si trattava di motivare una semplicissima sentenza per il reato di impiego di extracomunitaria priva di permesso di soggiorno.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Accertata la responsabilità dell'imputato, ecco la motivazione sulla pena:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Tenuto conto delle modalità del fatto, ritenute non concedibili le attenuanti generiche attesi i precedenti penali anche specifici, si stima equa una condanna dell'imputato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda (P.B. mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda, &lt;strong&gt;&lt;em&gt;ridotta come sopra ex art. 62 bis c.p.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;). &lt;em&gt;Sussistono i presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;P.Q.M. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara Tizio colpevole del reato ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 5000 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. Motivi riservati in giorni 45."&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Insomma voleva o non voleva dare all'imputato le attenuanti generiche?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E se ritiene concedibile la sospensione condizionale (nonostante le modalità del fatto ed i precedenti specifici) perché poi non gliela concede nel dispositivo?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Eppure questo giudice si era preso ben 45 giorni per spiegare il suo pensiero! &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-1661210529702607838?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/1661210529702607838/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=1661210529702607838' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1661210529702607838'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1661210529702607838'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/03/motivazione-fantasiosa.html' title='Motivazione...... fantasiosa.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-2157022235742926163</id><published>2008-03-17T10:52:00.000-07:00</published><updated>2008-03-17T11:35:51.601-07:00</updated><title type='text'>Una originale figura giuridica: la falsità ideologica in certificati commessa dal privato.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;E' un banalissimo caso di contraffazione di una carta d'identità, operato sostituendo il nome del titolare con un altro nome. E' uno degli esempi di scuola del falso materiale commesso da privati in documenti di identità, punito dagli artt. 477, 482 c.p..&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Invece il P.M. si inventa un falso ideologico e contesta il reato p. e p. dagli artt. 479, 482 c.p. perché l'imputato "contraffaceva la C.I. n.---- mediante falsificazione di tutti i dati della medesima, fatta apparire come rilasciata da altro Comune a Tizio".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ed il giudice non è da meno! Infatti dichiara l'imputato colpevole del "delitto di cui agli artt. 480 e 482 C.P., così dovendosi diversamente qualificare il fatto contestato in rubrica trattandosi di un documento di identità che rientra nelle certificazioni amministrative".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In questo modo P.M. e Giudice, pur in disaccordo sulla natura del documento contraffatto (per il primo atto pubblico e per il secondo certificato amministrativo), danno però entrambi per scontato che esista la figura criminosa del falso idologico commesso da privato, che invece non esiste, salvo che non vi si vogliano comprendere le ipotesi di false attestazioni a pubblico ufficiale (art. 483 c.p.) o di inganno per indurre in errore il pubblico ufficiale (art. 48 c.p.). &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In fondo, per evitare un errore marchiano, sarebbe stato sufficiente leggere in un attimo l'art. 482 c.p., da entrambi ritenuto sussistente, per verificare che in esso non viene richiamato né l'art. 479 né l'art. 480 c.p..&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma forse era troppa fatica!&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-2157022235742926163?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/2157022235742926163/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=2157022235742926163' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2157022235742926163'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2157022235742926163'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/03/una-originale-figura-giuridica-la.html' title='Una originale figura giuridica: la falsità ideologica in certificati commessa dal privato.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-2628762606180448406</id><published>2008-03-09T10:12:00.000-07:00</published><updated>2008-03-09T10:38:44.272-07:00</updated><title type='text'>Quando si raggiunge la poesia</title><content type='html'>Si tratta di un banalissimo caso di processo per lesioni volontarie aggravate dal rapporto di parentela.&lt;br /&gt;Alla fine della motivazione, il giudice di pace ritiene provata la responsabilità dell'imputato e valuta con queste parole la posizione della difesa: "la tesi difensiva ... risulta sfornita di elementi probatori e da possibili &lt;em&gt;vicarianti induzioni logiche&lt;/em&gt;. In conclusione il fatto è avvenuto e la sanzione deve applicarsi".&lt;br /&gt;Concede, quindi le attenuanti generiche "che compensano l'applicazione delle agggravanti" ed ecco la parte del dispositivo che riguarda la pena:&lt;br /&gt;"lo condanna alla pena di Euro 600,00 (seicento/00) di multa (pena base € 516,00, diminuita ad € 300,00 per le attenuanti e &lt;em&gt;successivamente&lt;/em&gt; aumentata ad € 600,00".&lt;br /&gt;Insoma l'aggravante compensava le attenuanti generiche ma era un "anticchia" prevalente (a parte le montagne russe di diminuzioni ed aumenti vertiginosi)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-2628762606180448406?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/2628762606180448406/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=2628762606180448406' title='3 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2628762606180448406'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2628762606180448406'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/03/quando-si-raggiunge-la-poesia.html' title='Quando si raggiunge la poesia'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-19714165249646955</id><published>2008-02-27T05:07:00.000-08:00</published><updated>2008-02-27T05:50:07.785-08:00</updated><title type='text'>Pena senza criterio.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;E' incredibile, ma penso sia vero, che diversi giudici non sappiano quali siano i limiti edittali per il reato di omicidio. Bisognerebbe invitarli a rileggere l'art. 23 c.p., norma generale che stabilisce che "la pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni",  insieme all'art. 575 stesso codice, che stabilisce per l'omicidio "la reclusione non inferiore ad anni ventuno".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Quindi, in assenza di aggravanti che determinino l'ergastolo (che è una pena di diverso genere), il reato di omicidio è punito con pena da ventuno a ventiquattro anni di reclusione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Lo sanno anche gli studenti del terzo anno di università, ma lo dimenticano giudici anche con oltre venti anni di anzianità.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Eh si, perché solo così può spiegarsi il ragionamento di un giudice che, dovendo determinare a seguito di procedimento con rito abbreviato, la pena per un tale, ritenuto responsabile di omicidio senza aggravanti, espone questo ragionamento.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"&lt;em&gt;All'imputato, in ragione del suo stato di incensurato e del suo comportamento successsivo al delitto, ivi compresa la condotta processuale, improntata ad assoluta collaborazione con gli inquirenti per la ricostruzione dei fatti, vanno riconosciute generiche circostanze attenuanti.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Deve essere concessa, poi, la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. per la scelta del rito abbreviato.&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;Per cui, avuto riguardo agli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p. (e, segnatamente, alla gravità del fatto desunta dalle modalità di realizzazione dello stesso e dalla circostanza che l'imputato ha agito con dolo intenzionale) si stima equo infliggere la pena di quattordici anni di reclusione (pena base ventiquattro anni di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p., a ventuno anni di reclusione, diminuita ex art. 442 c.p.p., a quattordici anni)."&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La gravità del fatto sarebbe desumibile dalle modalità di realizzazione dello stesso, ma se si considera che non sono state ravvisate aggravanti di alcun tipo, è evidente che tali modalità non possono essere se non quelle minime per realizzare l'intento omicidiario, il dolo intenzionale è quello tipico della maggior parte degli omicidi, cioè la chiara volontà di uccidere.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Possono giustificare queste due considerazioni l'applicazione del massimo della pena? Possiamo stare certi che il giudice sapesse che stava infliggendo il massimo edittale della pena, nonostante l'incensuratezza e la piena collaborazione con gli inquirenti, così chiaramente dichiarata?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Mi sembra lecito qualche dubbio! Mi sembra più probabile che a questo giudice sembrasse irrisoria una pena base più vicina al minimo e poco opportuna la massima diminuzione per le concesse attenuanti, che poi avrebbe comportato l'ulteriore riduzione prevista dall'art. 442 C.p.p., con il risultato di una pena finale a suo parere inadeguata.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma se questa era la sua idea, la motivazione avrebbe dovuto essere diversa e più puntuale; in mancanza di ciò, come si potrà sostenere in appello una decisione siffatta?&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Facile, si arriverà quasi certamente ad una pena finale vicina ai dieci anni e così potrà accusarsi la Corte d'Assise di Appello (ed anche il P.G. di udienza) di lassismo nei confronti dei delinquenti, mentre il bravo giudice sarà considerato un esempio di rigore giudiziario.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-19714165249646955?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/19714165249646955/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=19714165249646955' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/19714165249646955'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/19714165249646955'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/02/pena-senza-criterio.html' title='Pena senza criterio.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-6934724513602579489</id><published>2008-02-16T16:32:00.000-08:00</published><updated>2008-02-16T16:51:17.241-08:00</updated><title type='text'>Il giudice immaginifico</title><content type='html'>Per motivare una sentenza di condanna, un giudice di chiara fama usa la seguente espressione:&lt;br /&gt;"Va rilevato che la narrazione dei fatti fornita da Tizio (la parte offesa n.d.r.) .... trova sostanziale riscontro &lt;strong&gt;&lt;em&gt;nelle oculari, concordi e disinteressate deposizioni testimoniali &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;di Caio (teste n.d.r.).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quando si dice "occhi parlanti"&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-6934724513602579489?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/6934724513602579489/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=6934724513602579489' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6934724513602579489'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6934724513602579489'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/02/il-giudice-immaginifico.html' title='Il giudice immaginifico'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-340175888237201604</id><published>2008-02-15T05:04:00.001-08:00</published><updated>2008-02-16T16:32:05.297-08:00</updated><title type='text'>Apoteosi dell'assurdo in un capo di imputazione</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;La storia è banalissima. Una lite tra due fratelli ed il loro vicino di casa. Ad un certo punto i due fratelli mandano in frantumi i vetri dell'auto del vicino e lo minacciano con un forcone imbracciato da uno di loro&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;A questo punto il vicino, che è un tipo tosto, si arma di chiave inglese, insegue i due fratelli, entra nella loro casa, rompe i vetri della porta principale, sfascia all'interno tre porte, minaccia i fratelli di morte, li insegue brandendo la chiave inglese, ne ferisce uno lievemente e cerca di colpire alla testa l'altro. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Alla fine della sfuriata il vicino esce dalla casa dei fratelli e, con la stessa chiave inglese, fracassa i vetri dell'auto di uno dei due e finalmente si placa.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ecco come la storiella viene riportata nel capo di imputazione a suo carico:&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;"a) Del delitto di cui agli artt. 56,575, 577 C.P. per avere, colpendolo &lt;em&gt;ripetutamente&lt;/em&gt; con una chiave inglese alla testa ed al corpo, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di ... (il primo dei fratelli n.d.r.), non riuscendo nell'intento per cause indipendente (sic) dalla sua volontà, avendo la vittima &lt;em&gt;parzialmente&lt;/em&gt; &lt;em&gt;schivato&lt;/em&gt; &lt;em&gt;il colpo.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Con l'aggravante di avere commesso il fatto per futili motivi.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;b) Del delitto di cui agli artt. 582 e 585 C.P. per aver, colpendolo con una chiave inglese, cagionato a .... . (il secondo dei fratelli n.d.r.), lesioni personali giudicate guaribili in giorni 5 (cinque).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;Con l'agggravante di avere commesso il fatto con arma (ma non per futili motivi n.d.r.)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;c) Del delitto di cui all'art. 614 ult. comma C.P. per essersi introdotto nell'abitazione di ... (uno dei fratelli) contro la volontà di quest'ultimo.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;Con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nel rompere i vetri della porta principale. (ma anche per questo reato non si ravvisano i futili motivi n.d.r.).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;d) Del delitto di cui all'art. 612 II co. C.P. per aver, profferendo le seguenti parole "io vi ammazzo non dovete più vivere adesso vi faccio vedere chi sono io", minacciato un ingiusto danno ai  (fratelli n.d.r.).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;Con l'aggravante della minaccia grave.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;e) Del delitto di cui all'art.635 II co. N. 3 C.P. per aver, rompendo i vetri, danneggiato l'autovettura xxxx di proprietà di ... (uno dei fratelli n.d.r.), &lt;em&gt;regolarmente parcheggiata.&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;f) Del delitto di cui all'art. 635 C.P. per aver danneggiato tre porte all'interno dell'abitazione di ... (uno dei fratelli n.d.r.).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;&lt;strong&gt;g) &lt;em&gt;Del delitto di cui all'art. 393 C.P. perché, al fine di esercitare il preteso diritto di difendere la propria incolumità personale in quel momento minacciata da (i fratelli) dei quali uno armato di forcone, i quali peraltro, avevano mandato in frantumi i vetri della propria autovettura, potendo ricorrere al Giudice, si faceva arbitrariamente ragione da sè in particolare armandosi di chiave inglese e attuando le condotte descritte nei capi precedenti.".&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span &gt;Con questo incredibile capo di imputazione, l'imputato propone ed ottiene il patteggiamento allargato con l'applicazione della pena di 4 anni di reclusione previa prevalenza della provocazione sulle contestate aggravanti ed il giudice, per non essere da meno del suo P.M., riesce a dimenticare di condannarlo al pagamento delle spese ed alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-340175888237201604?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/340175888237201604/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=340175888237201604' title='3 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/340175888237201604'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/340175888237201604'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/02/apoteosi-dellassurdo-in-un-capo-di.html' title='Apoteosi dell&apos;assurdo in un capo di imputazione'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-2267527548377635081</id><published>2008-02-09T04:36:00.000-08:00</published><updated>2008-02-11T00:50:58.627-08:00</updated><title type='text'>Chi è il truffatore e chi il truffato?</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tizio apre un conto in banca con modesta provvista e subito si fa consegnare un bel blocchetto di assegni.&lt;br /&gt;Consegna subito il blocchetto a Caio, che negozia in pochi giorni tutti gli assegni con falsa firma di Tizio, per importo complessivo di molto superiore alla provvista.&lt;br /&gt;Al rientro del primo assegno in banca, l'istituto di credito avverte Tizio che non ci sono fondi sufficienti per pagare e questi, immediatamente, sporge querela nei confronti di Caio per truffa, appropriazione indebita del blocchetto e falso in assegni. In questo modo ottiene il sequestro di tutti gli assegni in circolazione a sua falsa firma.&lt;br /&gt;Si svolge il processo contro Caio, nel quale Tizio si guarda bene dal costituirsi parte civile, e Caio, pluripregiudicato per reati analoghi, viene condannato a pena abbastanza mite, da unire in continuazione con precedenti condanne (e naturalmente da condonare).&lt;br /&gt;Ma Caio, non contento della fortuna di cui gode, propone appello dicendo candidamente che il giochetto era stato concordato con Tizio per truffare i terzi ai quali sarebbero stati consegnati gli assegni, i quali, con l'opportuna querela dell'apparente truffato, sarebbero stati tutti sequestrati e bloccati per anni.&lt;br /&gt;In conclusione Caio viene assolto perché non vi era stato raggiro nell'ottenere la consegna del blocchetto di assegni; perché non vi era stata alcuna appropriazione indebita, visto che tale consegna era stata concordata proprio per quello scopo e che la falsa firma era proprio lo strumento per ottenere dall'autorità giudiziaria il sequestro degli assegni.&lt;br /&gt;Dei veri truffati ancora non si hanno notizie.&lt;br /&gt;Però il processo al falso truffatore è durato circa sette anni.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-2267527548377635081?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/2267527548377635081/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=2267527548377635081' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2267527548377635081'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2267527548377635081'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/02/chi-il-truffatore-e-chi-il-truffato.html' title='Chi è il truffatore e chi il truffato?'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-77143099559827107</id><published>2008-02-02T04:03:00.000-08:00</published><updated>2008-02-02T04:21:34.766-08:00</updated><title type='text'>In galera senza tante spiegazioni.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Un tale viene arrestato per il delitto di ...... All'udienza di convalida dell'arresto viene richeista ed applicata la misura della custodia in carcere.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il difensore propone istanza di riesame e, davanti al Tribunale del Riesame ecco cosa emerge:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Pur essendo il provvedimento impugnato inserito nella fase dell'udienza di convalida, non risulta in alcun atto scritto, né all'interno dell'ordinanza coercitiva, né nel verbale di udienza del quale detta ordinanza costituisce parte integrante, la descrizione del fatto contestato, requisito richiesto, a pena di nullità, dal comma 2 lett. b) dell'art. 292 c.p.p.".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;ma non basta: "appare altresì totalmente omessa, nell'ordinanza impugnata, ogni motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendosi il giudice a quo limitato a richiamare l'art. 274 c.p.p., senza offrire né la individuazione della natura delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di recidiva), né la indicazione delle circostanze di fatto integranti la previsione normativa".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sulla base di tali considerazioni, giustamente il Tribunale del Riesame rileva che "nella fattispecie in esame si è di fronte ad una reale inesistenza di motivazione, non suscettibile di integrazione da parte del Collegio de libertate e determinante la necessità di annullamento dell'ordinanza cautelare" e, quindi, annulla tale ordinanza e provvede all'immediata scarcerazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;In conclusione l'indagato, libero come un fringuello, naturalmente fa subito perdere le sue tracce, con un grato pensiero a quel giudice così laconico e frettoloso.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-77143099559827107?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/77143099559827107/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=77143099559827107' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/77143099559827107'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/77143099559827107'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/02/in-galera-senza-tante-spiegazioni.html' title='In galera senza tante spiegazioni.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-6411776528991599272</id><published>2008-02-02T03:21:00.000-08:00</published><updated>2008-02-02T03:58:14.821-08:00</updated><title type='text'>Giochiamo a tamburello con il processo.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Un alto funzionario di un grosso Comune viene denunciato per falso ideologico nel 1999.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Dopo alcuni mesi di indagini, il P.M. chiedeva l'archiviazione del procedimento, perchè non erano emersi fatti penalmente rilevanti, "quanto meno sotto il profilo soggettivo".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Proposta opposizione dalla parte offesa, il G.I.P. "disponeva l'espletamento di ulteriori indagini".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel 2001, espletate le ulteriori indagini, il P.M. formulava altra richiesta di archiviazione perché "non vi è materiale per sostenersi sussistenza di alcun fatto penalmente rilevante".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il G.I.P., per la seconda volta, a seguito di nuova opposizione respingeva la richiesta, ordinando il compimento di ulteriore attività di indagine.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel 2002, il P.M. reiterava la richiesta di archiviazione ritenendo che "le indagini continuano a confermare l'insostenibilità in giudizio di accuse di falso ...".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Terza opposizione della p.o. ed, a questo punto, il G.I.P. ordinava al P.M. "la formulazione dell'imputazione relativamente al reato per cui oggi si procede".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Passavano ben due anni da tale ordine, senza che fossero state compiute altre indagini, e, finalmente, nel marzo 2004, il P.M. avanzava richiesta di rinvio a giudizio, che però veniva dichiarata nulla dal G.I.P. per mancato avviso ex art. 415 bis c.p.p., con restituzione degli atti al P.M., il quale, chissà perché, non chiedeva più il rinvio a giudizio, ma nuovamente (maggio 2004) l'archiviazione perché "non appare in alcun modo prevedibile una condanna per l'ipotesi delittuosa indicata dal G.I.P.".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ennesima opposizione della p.o. e dichiarazione di inammissibilità della richiesta del P.M. da parte del G.I.P., che nuovamente gli ordinava di formulare l'imputazione relativamente al reato ipotizzato originariamente.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Passati quasi altri due anni senza altre indagini, nel marzo 2006, finalmente il P.M. formulava l'imputazione e chiedeva il giudizio.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma, sorpresa delle sorprese, ecco la decisione del G.I.P. come si ricava da questa singolare sentenza.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Gli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'odierno imputato in ordine al reato ascrittogli, come ripetutamente rilevato dal P.M. titolare delle indagini nelle quattro richieste di archiviazione compiutamente - seppur succintamente - motivate.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Infatti, dall'attenta valutazione della documentazione riguardante ...., non emergono elementi deponenti per la sussistenza del reato contestato e che rendano utile l'esercizio dell'azione penale in dibattimento".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sulla base di tale ragionamento, "si impone nei confronti dell'odierno imputato la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. perché il fatto non sussiste".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il tamburello è durato sette anni, ma credo che nessuno si sia divertito.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-6411776528991599272?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/6411776528991599272/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=6411776528991599272' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6411776528991599272'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6411776528991599272'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/02/giochiamo-tamburello-con-il-processo.html' title='Giochiamo a tamburello con il processo.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-9144498367166784012</id><published>2008-02-02T02:58:00.000-08:00</published><updated>2008-02-02T03:18:39.664-08:00</updated><title type='text'>Oblazione per un delitto</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Si tratta di un caso di occupazione abusiva di un immobile. Il reato contestato è previsto dall'art. 633 C.P. ed è pacificamente un delitto.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il difensore dell'imputato chiede di essere ammesso all'oblazione (che è un modo di estinzione delle sole contravvenzioni) ed ecco la sentenza (nel contenuto della quale non si dà atto di parere, positivo o negativo del P.M.):&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Con ordinanza del .... il G.I.P. ammetteva l'imputato all'oblazione determinando in ....Euro la somma da corrispondere, oltre al pagamento delle spese processuali.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L'imputato ha regolarmente provveduto al pagamento della somma dovuta entro il termine impostogli.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Va, pertanto, pronunciata sentenza di non doversi procedere, ex art. 129 c.p.p. per essere il reato estinto a mente del disposto dell'art. 162 bis u.c. (si intende del c.p.p., che riguarda solo le contravvenzioni n.d.r.)".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Per il lettore non giurista è bene ricordare che la distinzione tra delitti e contravvenzioni è una delle prime cose che si studiano al corso di diritto penale, così come è principio elementare che l'oblazione è un mezzo per definire solo le contravvenzioni.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La sentenza è opera di magistrato togato e sempre valutato molto positivamente nella progressione in carriera.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-9144498367166784012?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/9144498367166784012/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=9144498367166784012' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/9144498367166784012'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/9144498367166784012'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/02/oblazione-per-un-delitto.html' title='Oblazione per un delitto'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-1883064900221914032</id><published>2008-01-28T03:59:00.000-08:00</published><updated>2008-01-28T04:22:03.856-08:00</updated><title type='text'>Attenti al barista!</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Questa volta la sentenza è  proprio della Suprema Corte di Cassazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il caso è quello di un tizio, il quale, avendo sete, entra in un bar e chiede un bicchiere di acqua minerale.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il barista prende dal bancone una bottiglia con l'etichetta di una notissima acqua minerale e ne riempie il bicchiere, ma, al primo sorso, il cliente si accorge che qualcosa in quell'acqua non va e, da immediate verifiche, si scopre che il liquido versato era detersivo per lavastoviglie, qualificato pacificamente in sentenza come tossico e nocivo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Contestato al barista il reato di commercio di sostanze alimetari contraffatte o adulterate, nell'ipotesi colposa prevista dall'art. 452 C.P. e dopo varie vicende processuali, finalmente il caso approda in Cassazione, dove viene stabilito che né il reato originariamente contestato né altre ipotesi di adulterazione o contraffazione di merci sussistono, con la motivazione che segue:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Nella condotta del gestore di un bar, che abbia somministrato per errore a un cliente, che aveva chiesto un bicchiere di acqua minerale, del liquido per lavastoviglie, tossico e nocivo, contenuto in una bottiglia recante all'esterno l'etichetta di una nota acqua minerale e posta sul bancone di mescita, non è configurabile alcuna delle ipotesi delittuose previste dagli artt. 439,440,441,442,444 cod. pen. - delitti di comune pericolo mediante frode -. Tali fattispecie criminose si riferiscono invero ad un'attività di avvelenamento, adulterazione, contraffazione e messa in commercio di sostanze alimentari o di cose destinate al commercio, in modo pericoloso alla salute pubblica, ma non già all'ipotesi di somministrazione di una sostanza, pur se nociva per la salute umana, ma non destinata all'alimentazione e, senza alcuna opera di avvelenamento, adulterazione o contraffazione, confusa per mero errore di fatto con una sostanza alimentare".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Che è come dire: se ti cade qualche goccia di liquido per lavastoviglie nell'acqua minerale. allora sei responsabile per colpa di adulterazione di sostanze alimentari; ma se, invece, servi liquido per lavastoviglie puro, non commetti nessuno dei reati  sopra indicati. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Devi solo sperare che il cliente non muoia, perché allora sarebbe omicidio colposo. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-1883064900221914032?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/1883064900221914032/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=1883064900221914032' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1883064900221914032'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1883064900221914032'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/attenti-al-barista.html' title='Attenti al barista!'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-2035792230114525722</id><published>2008-01-17T17:12:00.000-08:00</published><updated>2008-01-17T17:22:03.568-08:00</updated><title type='text'>Coerenza politica.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Dal discorso del Ministro della Giustizia Mastella, non letto alla Camera per le note vicende, ma pubblicato sul sito del Ministero del quale era fino ad ieri titolare, traggo un piccolo brano che, dopo il suo discorso alternativo, quello in cui annunciava le dimissioni, spicca di luce particolare:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"&lt;strong&gt;è assolutamente condivisibile che i detentori di responsabilità politiche non debbano sottrarsi ad un effettivo controllo di legalità del loro operato&lt;/strong&gt;".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ogni commento è superfluo.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-2035792230114525722?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/2035792230114525722/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=2035792230114525722' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2035792230114525722'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2035792230114525722'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/coerenza-politica.html' title='Coerenza politica.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-8157883725649261804</id><published>2008-01-07T13:25:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T13:39:49.590-08:00</updated><title type='text'>Prostata salvifica</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tizio deve rispondere del reato previsto dall'art. 609 quinquis p.c. perché mostrava il proprio pene ad una bambina di quattro anni al fine di farla assistere a tale esibizione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il fatto avveniva al centro di una popolosa cittadina, durante l'ora di punta del tardo pomeriggio, in una strada affollata. Il padre della bambina accosta l'auto al marciapiede perché si è ricordato di dover comprare le sigarette. Lascia in auto la moglie, seduta sul sedile posteriore, e la bambina di 4 anni, seduta su quello anteriore, con il finestrino aperto perché fa caldo.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;All'improvviso sul marcfiapiede al quale è accostata l'auto, un uomo si sbottona i pantaloni ed esibisce il suo pene davanti al finestrino in cui si trova la piccola. Questa, alla vista, urla spaventata richiamando l'attenzione della madre, che, a sua volta, vedendo il marito ritornare, strilla e racconta l'accaduto.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il responsabile della edificante scenetta viene identificato e fermato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Rinviato al giudizio del Tribunale per il reato sopra indicato, si difende dicendo che soffre di prostata ed aveva urgente necessità di mingere.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il giudice svolge questa edificante motivazione:&lt;br /&gt;"L'uomo, pur trovandosi in pieno centro abitato ed in particolare in una delle più trafficate vie della città, a causa di una patologia alla prostata documentata dalla cartella clinica prodotta, non sarebbe riuscito a trattenersi dalla necessità di urinare." e lo assolve.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Del tutto inutile, per questo giudice, verificare perché poi l'imputato non abbia urinato, ma sia riuscito a scappare per non farsi prendere dal padre della bambina giustamente inferocito e perché, visto che aveva questo bisogno impellente, non abbia rivolto il suo pene verso il muro, preferendo, invece, esibirlo davanti al finestrino dove si trovava la piccolina.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-8157883725649261804?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/8157883725649261804/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=8157883725649261804' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8157883725649261804'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8157883725649261804'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/prostata-salvifica.html' title='Prostata salvifica'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-4305523552388367010</id><published>2008-01-07T13:09:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T13:22:42.873-08:00</updated><title type='text'>I morti perdonano tutti</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Un originale giudice scrive:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"E' risultato che la persona offesa Caio è deceduto, cosicché tale evento può equipararsi ai fini della procedibilità del reato ad una remissione extraprocessuale implicita, non potendosi ascrivere all'imputato la sopravvenuta impossibilità materiale di poter beneficiare o darsi luogo ad estinzione consensuale del reato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Simile condizione implica altresì accettazione tacita in presenza di carenza di interesse dimostrata dall'imputato alla prosecuzione del processo."&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ignora questo giudice che l'originario testo dsell'art. 156 c.p. prevedeva che "il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa del reato" e che, solo dopo il 1975, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 151/75 è stato permesso agli eredi, qualora siano tutti consenzienti, una eventuale remissione espressa (mai tacita) della querela proposta dal de cuius.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Insomma la regola, in caso di decesso del querelante è, all'opposto di quanto ritenuto da questo giudice, che, con la morte del querelante, la querela non può essere rimessa, né tacitamente, né espressamente, salvo che tutti gli eredi, d'accordo, decidano di rimetterela, cosa che, nel caso in questione, non è stata neppure ipotizzata dall'originale giudice.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-4305523552388367010?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/4305523552388367010/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=4305523552388367010' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4305523552388367010'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4305523552388367010'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/i-morti-perdonano-tutti.html' title='I morti perdonano tutti'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-4620757924644261923</id><published>2008-01-07T11:11:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T11:28:45.773-08:00</updated><title type='text'>Il giudice falegname</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Dovendo giudicare un imprenditore, imputato di lesioni colpose per incidente sul lavoro che aveva provocato ad un dipendente la perdita di un dito a causa dell'assenza di uno spingitoio a corredo di una sega circolare, il giudice motiva il suo dubbio sulla sussistenza del rapporto causale tra l'omissione dell'imprenditore e l'incidente in questa forma:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"E' noto anche ai più sprovveduti degli operai (&lt;em&gt;e al rappresentante dell'ufficio che si diletta in lavori di falegnameria&lt;/em&gt;) che il c.d. spingitoio non è altro che un semplice pezzetto di legno con cui si spinge appuhto il legno in lavorazione di ridotte dimensioni. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Tali pezzetti di legno si rinvengono a iosa, come del resto ha rilevato l'infortunato, tra gli scarti delle lavorazioni precedenti, .... pertanto non può non concludersi per l'insussistenza di alcun nesso di causa tra la eventuale non disponibilità di uno spingitoio specificatamente a ciò preposto (che non è dissimile da un ritaglio di legno) e l'avvenuta lesione.".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il giudice sorvola serenamente sul fatto che, comunque, la lesione (cioè il taglio del dito) c'è stata e non verifica se, per esempio, in quel particolare laboratorio di falegnameria non ci fosse alcuno spingitoio, nè appositamente destinato all'uopo, nè altrimenti utilizzabile da precedenti lavorazioni. E assolve l'imprenditore.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-4620757924644261923?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/4620757924644261923/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=4620757924644261923' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4620757924644261923'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4620757924644261923'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/il-giudice-falegname.html' title='Il giudice falegname'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-1447553047327220034</id><published>2008-01-07T11:03:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T11:08:56.701-08:00</updated><title type='text'>Se l'imputato è africano.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Processo a carico del solito senegalese imputato di avere detenuto per la vendita una grande quantità di opere contraffatte e ritenuto colpevole del reato ascrittogli.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ecco il ragionamento del giudice quando deve determinare la pena:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"L'aggravante del grande numero di opere poste in vendita e la recidiva vanno dichiarate subvalenti rispetto all'ipotesi lieve per la ricettazione ed alle attenuanti generiche, che si concedono perché l'imputato è africano e l'Africa è povera"&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-1447553047327220034?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/1447553047327220034/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=1447553047327220034' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1447553047327220034'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1447553047327220034'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/se-limputato-africano.html' title='Se l&apos;imputato è africano.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-597050808386226925</id><published>2008-01-07T10:50:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T11:02:12.826-08:00</updated><title type='text'>Se il processo è indiziario meglio infliggere solo il minimo della pena.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Si tratta di un processo indiziario a carico di imputati per reati molto gravi, dei quali tutti sono riconosciuti colpevoli.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Quando deve stabilire l'entità della pena da infliggere, ecco la motivazione del giudice:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"La spiccata capacità a delinquere dei &lt;em&gt;condannati,&lt;/em&gt; quale emerge dai loro precedenti penali è senz'altro ostativa alla concessione delle attenuanti generiche e &lt;strong&gt;&lt;em&gt;solo la natura indiziaria del processo consente la quantificazione della pena nel minimo".&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Senza commenti!&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-597050808386226925?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/597050808386226925/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=597050808386226925' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/597050808386226925'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/597050808386226925'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/se-il-processo-indiziario-meglio.html' title='Se il processo è indiziario meglio infliggere solo il minimo della pena.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-8210680951271767378</id><published>2008-01-07T10:05:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T10:39:21.785-08:00</updated><title type='text'>La mancanza di querela causa di estinzione del reato</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Si tratta di un furto di oggetti lasciati in auto dal proprietario che era sceso senza chiudere la portiera a chiave.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;P.M. e Giudice, accertato che il ladro non aveva compiuto alcun atto di violenza sull'auto e che gli oggetti in essa contenuti non possono considerarsi cose esposte alla pubblica fede, correttamente ritenevano il reato contestato da qualificare come furto semplice ai sensi dell'art. 624 c.p., ma, a questo punto, ecco la sorpresa:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"La &lt;strong&gt;&lt;em&gt;mancanza di ogni idonea querela&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; in ordine al reato di furto semplice determina, pertanto, conformemente alle conclusioni del medesimo p.m., la declaratoria di n.d.p. in ordine al reato, essendo lo stesso &lt;strong&gt;&lt;em&gt;estinto per difetto di querela."&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L'idea che senza querela non avrebbe potuto essere mai iniziata l'azione penale per questo reato non ha sfiorato le menti di questi magistrati.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-8210680951271767378?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/8210680951271767378/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=8210680951271767378' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8210680951271767378'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8210680951271767378'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/la-mancanza-di-querela-causa-di.html' title='La mancanza di querela causa di estinzione del reato'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-7899648679877073375</id><published>2008-01-07T09:52:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T10:05:17.276-08:00</updated><title type='text'>Esuberanza giovanile</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Un minorenne deve rispondere dei reati di violenza privata e lesioni perché, tappando la bocca e strattonando un'operatrice scolastica, le impediva di chiamare e raggiungere un professore. L'operatrice vittima della violenza aveva subito anche lesioni personali.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il GUP collegiale minorile dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per immaturità sulla base di questa motivazione:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L'imputato "ha agito in un contesto emotivamente coinvolgente senza rendersi conto dell'antigiuridicità del fatto e non riuscendo, attesa la giovane età, a calibrare la propria forza fisica".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Avviso agli operatori scolastici: attenti ai ragazzoni tutti muscoli; sono immaturi e non sanno calibrare la loro forza fisica!!!&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-7899648679877073375?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/7899648679877073375/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=7899648679877073375' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7899648679877073375'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7899648679877073375'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/esuberanza-giovanile.html' title='Esuberanza giovanile'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-2166227551116150985</id><published>2008-01-07T09:31:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T09:47:24.451-08:00</updated><title type='text'>Ogni colpo una tacca.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Secondo questo giudice l'accoltellatore del rivale risponde di tanti reati di lesioni volontarie aggravate per quanti colpi abbia sferrato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La sentenza riguarda un soggetto imputato originariamente di tentato omicidio del rivale, al quale aveva inferto diverse coltellate. &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;All'esito delle indagini preliminari, il P.M., sulla base della consulenza medica che aveva ritenuto tutte le ferite superficiali ed in punti non vitali del corpo, riformula l'imputazione in quella di lesioni volontarie aggravate ed accetta la proposta di patteggiamento offerto dall'imputato.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nella motivazione della sentenza, tuttavia, il giudice ritiene di dovere precisare che la pena concordato non viene determinata per l'unico reato così come contestato, ma che, "benchè non espressamente indicata, &lt;em&gt;deve ritenersi altresì contestata la pluralità delle lesioni, costituenti esse stesse singole ipotesi di reato&lt;/em&gt; che dunque vanno riunite nel vincolo della continuazione, essendo evidente l'unicità del disegno criminoso. Pena equa, tenuto conto della diminuzione per il rito prescelto, stimasi quella di anni 1 e mesi 4 di reclusione, &lt;em&gt;pena che deve comunque, al di là del calcolo come proposto dalle parti&lt;/em&gt;, ritenersi corretta in relazione ai limiti edittali (p.b. a. 1 m.10 di reclusione + 81 cpv. = a.2 - 444 c.p.p.)"&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Pensate se una ferita fosse stata mortale e le altre superficiali, forse avremmo avuto una sentenza di condanna per i due reati di omicidio e lesioni personali uniti dalla continuazione. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-2166227551116150985?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/2166227551116150985/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=2166227551116150985' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2166227551116150985'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2166227551116150985'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/ogni-colpo-una-tacca.html' title='Ogni colpo una tacca.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-7979829422220995897</id><published>2008-01-07T08:58:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T09:29:05.379-08:00</updated><title type='text'>Il numero 69 non si addice alle brave ragazze</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Sempre più spesso si leggono nelle sentenze redatte da giovani donne giudici calcoli della pena stravaganti, dovuti quasi certamente all'ignoranza assoluta dell'art. 69 C.P. e della pluriennale interpretazione di questa norma da parte della Cassazione.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Cito, a titolo di esempio due sentenze, redatte dalla stessa giudice a distanza di sei anni l'una dall'altra, in cui viene esposto lo stesso ragionamente e commesso lo stesso errore, stabilendo una pena che sostanzialmente potrebbe essere quella giusta, ma che, per la mancanza delle nozioni sul bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, giunge a conclusioni erronee.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Si tratta di due sentenze entrambe per furto pluriaggravato nelle quali viene affermata la responsabilità dei rispettivi imputati.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;La giudice, leggendo l'art. 625 c.p. così ragiona nella prima:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"pena base anni tre di reclusione + multa, diminuita in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle contestata aggravanti, ...... mesi otto di reclusione + multa".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nella seconda: "pena base anni tre di reclusione + multa, diminuita in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate ahgggravanti, .... sino alla pena di mesi sei di reclusione + multa"&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Si tratta, sia nel caso di prevalenza che in quello di equivalenza delle concesse attenuanti generiche, di un evidente errore per eccessiva diminuzione di pena ex art. 62 bis c.p. visto che vuol partire da tre anni di pena base.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Se, invece, la giudice avesse letto l'art. 69 c.p., avrebbe dovuto prima di tutto verificare il bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti e poi, visto che riteneva prevalenti o equivalenti queste ultime, determinare la pena base, nel primo caso, magari in misura di un solo anno, sulla quale operare la riduzione di un terzo (massimo consentito) e giungere così agli otto mesi voluti, e, nel secondo caso,determinarla direttamente in quella di sei mesi.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Sarà che alle brave ragazze l'idea stessa del numero 69 ripugni?&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-7979829422220995897?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/7979829422220995897/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=7979829422220995897' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7979829422220995897'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7979829422220995897'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/il-numero-69-non-si-addice-alle-brave.html' title='Il numero 69 non si addice alle brave ragazze'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-4066679711351541048</id><published>2008-01-07T08:37:00.000-08:00</published><updated>2008-01-07T08:58:17.125-08:00</updated><title type='text'>Il dubbio del giudice</title><content type='html'>Tizio risponde del fatto di avere portato in luogo pubblico, insieme ad altre persone, una sbarra di ferro, con la quale sono state provocate fratture alle gambe di un terzo (non risponde invece di concorso in lesioni volontarie aggravate chissà perché).&lt;br /&gt;Al dibattimento l'aggredito, che aveva in precedenza riconosciuto in fotografia Tizio come uno di quelli che partecipava all'agressione, non lo riconosce con certezza.&lt;br /&gt;In questa situazione il giudice, emettendo una sentenza con motivazione contestuale, per prima cosa dichiara:&lt;br /&gt;"Dall'espletata istruttoria dibattimentale non sono emersi sufficienti elementi di prova in ordine alla &lt;em&gt;sussistenza del reato contestato all'imputato&lt;/em&gt;".&lt;br /&gt;Proseguendo nel ragionamento e dato atto del contrasto tra il positivo riconoscimento fotografico e quello negativo al dibattimento, trae le seguenti conclusioni:&lt;br /&gt;"Stante il mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa ..... consegue l'invincibilità del dubbio sulla effettiva partecipazione dell'imputato all'episodio oggetto del processo e la sua conseguente assoluzione ex art. 530 co. 2 c.p.p. dal reato ascrittogli &lt;em&gt;per non aver commesso il fatto.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Visto l'art. 530 co.2 c.p.p. assolve Tizio dal reato ascrittogli in ribrica &lt;em&gt;perché il fatto non sussiste&lt;/em&gt;."&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;A me pare che il giudice non aveva solo l'&lt;em&gt;invincibile &lt;/em&gt;dubbio sulla responsabilità, ma anche quello sulla formula da usare. Insomma, dal dispositivo e dalla prima parte della motivazione pare che il giudice dubitasse anche del'esistenza della spranga di ferro; ma dall'esposizione dei fatti e dalle conclusioni che ne trae alla fine di essa, sembrerebbe invece che volesse ritenere l'imputato estraneo al fatto, che però riteneva essere davvero accaduto ad opera di terzi. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-4066679711351541048?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/4066679711351541048/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=4066679711351541048' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4066679711351541048'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4066679711351541048'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/il-dubbio-del-giudice.html' title='Il dubbio del giudice'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-5378878366112747022</id><published>2008-01-06T10:44:00.000-08:00</published><updated>2008-01-06T10:51:42.834-08:00</updated><title type='text'>La legittima difesa fa sparire anche il fatto.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;In questo caso il giudice, trattando un caso di lesioni personali guarite oltre i quaranta giorni, dopo avere accertato che in effetti la parte offesa era uscita malconcia e con varie fratture dalla lite con l'imputato, con articolata motivazione sostiene che l'imputato ha agito in stato di legittima difesa e, dopo avere scritto in motivazione testualmente: "Ritiene il Tribunale che la condotta tenuta dall'imputato sia scriminata dalla sussistenza della causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p., di cui ricorrono i presupposti", giunge a queste stupefacenti conclusioni:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Le considerazioni sopra svolte conducono ad una dichiarazione di insussistenza del fatto ascritto all'imputato, con conseguente assoluzione dello stesso.&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Assolve  Tizio dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Giorni 30 per la motivazione ." (anche questo evidentemente era un caso complesso).&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-5378878366112747022?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/5378878366112747022/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=5378878366112747022' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/5378878366112747022'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/5378878366112747022'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/la-legittima-difesa-cancella-anche-il.html' title='La legittima difesa fa sparire anche il fatto.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-1393767835130474537</id><published>2008-01-06T10:13:00.000-08:00</published><updated>2008-01-06T10:40:54.263-08:00</updated><title type='text'>Della Suprema Corte ce ne infischiamo.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Nel lontano 2002 prima il P.M. e poi il giudice avevano accettato il patteggiamento proposto da due imputati alle seguenti condizioni: anni due di reclusione ed € 200,00 di multa ciascuno e sospensione della pena per entrambi.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Naturalmente la sentenza era errata perché, dovendosi aggiungere la multa al limite massimo dei due anni di reclusione, allora non poteva concedersi sospensione condizionale.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Infatti, su ricorso del p.g., la Cassazione annulla tale sentenza senza rinvio spiegando che non poteva concedersi la sospensione condizionale per tali motivi e trasmette gli atti di nuovo allo stesso Tribunale per nuovo giudizio.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Nel frattempo gli imputati si erano resi irreperibili, un altro patteggiamento era impossibile, si doveva celebrare un giudizio ordinario. Che scocciatura! Ma i due, PM e giudice, hanno grande fantasia e così decidono che la vecchia proposta di patteggiamento deve rimanere ferma e valida ed, anzi deve essere accolta così come originariamente formulata.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E alla Cassazione così il giudice risponde:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Rilevato che le ragioni che hanno determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa da questo giudice (in realtà era un altro giudice dello stesso Tribunale n.d.r.) in data ... 2002 (violazione dell'art. 163 c.p. per superamento del limite di pena previsto dalla norma per concessione del beneficio) sono venute meno a seguito della modifica legislativa introdotta dall'art. 1, l. 2 agosto 2004 n. 205;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;che, pertanto, entrambi gli imputati - incensurati - possono beneficiare della sospensione condizionale della pena loro inflitta (anni due di reclusione ed € 200,00 di multa), &lt;strong&gt;&lt;em&gt;stante l'innalzamento del summenzionato limite ad anni cinque" ............&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;applica ai due imputati la pena di anni due di reclusione ed € 200,00 di multa  ....... (segue calcolo della pena)....&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Pena sospesa&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Giorni trenta per la motivazione." (Si sa che una sentenza di patteggiamento è abbastanza complessa).&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Con un colpo solo questi magistrati (PM e giudice) hanno dimostrato di ignorare quello che aveva scritto la Cassazione; di confondere i limiti del patteggiamento (cosiddetto allargato) con quelli per la sospensione della pena ed, infine, di ignorare che la novella permetteva di sospendere condizionalmente soltanto la pena detentiva nei limiti dei due anni, ma non anche quella pecuniaria, con l'ulteriore conseguenza che, comunque, anche a volere ritenere valida la proposta di patteggiamento a suo tempo formulata, essa non poteva accogliersi perché la legge non permetteva di sospendere tutta la pena patteggiata.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma che soddisfazione mandare a quel paese quei rimbambiti della Cassazione che li costringono a rimettere mano ad un vecchio processo eliminato!&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-1393767835130474537?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/1393767835130474537/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=1393767835130474537' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1393767835130474537'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1393767835130474537'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/della-suprema-corte-ce-ne-infischiamo.html' title='Della Suprema Corte ce ne infischiamo.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-1700151164519106046</id><published>2008-01-06T09:42:00.000-08:00</published><updated>2008-01-06T10:05:28.246-08:00</updated><title type='text'>I raggiri di Cupido ed i misteri del giudice.</title><content type='html'>Tizio si ritrova rinviato a giudizio con questo divertente capo di imputazione, frutto della tenacia indagatoria di un solerte P.M.:&lt;br /&gt;"artt.81 cpv. e 640 c.p. per essersi procurato in tempi diversi ed in esdcuzione del medesimo disegno criminoso in ingiusto profitto inducendo Caia a consegnargli assegno bancari dell'importo complessivo di € (una discreta sommetta n.d.r.) con artifizi e raggiri consistiti nel chiederle un prestito promettendole una rapida restituzione, approfittando del loro legame sentimentale e simulando di essere in procinto di assumere un nuovo incarico lavorativo".&lt;br /&gt;Al dibattimento Caia si costituisce parte civile, ammette che al tempo del commesso reato era fidanzata con Tizio, che gli aveva concesso un prestito perché gli voleva bene, ma che poi si era accorta che quello era fidanzato con un'altra.&lt;br /&gt;Il giudice, allora, decide di assolverlo perché il fatto non sussiste con questa motivazione:&lt;br /&gt;"E' forte nel giudicante la consapevolezza che l'unico 'raggiro' ipotizzabile in questo caso sia stato quello inesorabile ed antico architettato da Cupido.&lt;br /&gt;Tale raggiro non ha rilevanza per il reato in esame.&lt;br /&gt;Si impone allora l'assoluzione per insussistenza del fatto, seppure ai sensi del II comma dell'art. 530 C.P.P."&lt;br /&gt;Non è dato di sapere da quale dubbio sia scaturita quell'applicazione del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.. Se qualcuno è in grado di formulare qualche ipotesi alternativa può farsi avanti.&lt;br /&gt;Peraltro il giudice ignora sovranamente il disposto dell'art. 542 c.p.p. che, in un caso come questo di reato procedibile a querela ed in presenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, impone la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali e di quelle sopportate dall'imputato, limitandosi a questo semplice dispositivo:&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;"P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;visto l'art. 530 comma II C.P.P. assolve Tizio perché il fatto non sussiste.".&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-1700151164519106046?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/1700151164519106046/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=1700151164519106046' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1700151164519106046'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/1700151164519106046'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/i-raggiri-di-cupido-ed-i-misteri-del.html' title='I raggiri di Cupido ed i misteri del giudice.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-7315228236404241439</id><published>2008-01-06T09:24:00.000-08:00</published><updated>2008-01-06T09:39:14.556-08:00</updated><title type='text'>La matematica è un'opinione</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tizio deve rispondere di alcune contravvenzioni ed il giudice lo ritiene responsabile di tutte quelle che gli sono state contestate. Poiché l'imputato ha scelto il rito abbreviato, gli spetta la riduzione di un terzo della  pena determinata in continuazione tra le varie contravvenzioni.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ecco il calcolo del giudice:&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;"Si stima equo determinare la pena, riunite le diverse fattiscpecie sotto il vincolo della continuazione e riconosciuta la diminuente per il rito, in mesi tre di arresto (P.B. mesi due di arresto; aumentata ex art.81 c.p. a mesi tre di arresto; ridotta come sopra ex art. 438 e ss. c.p.p.).&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Dichiara Tizio colpevole dei reati ascrittigli e, per lp'effetto, riconosciuta la continuazione tra le diverse ipotesi ed applicata la diminuente per il rito scelto, lo condanna alla pena di mesi &lt;em&gt;&lt;strong&gt;tre&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; (3 - 1/3 fa 3 per questo giudice n.d.r.) di arresto."&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Il calcolo della pena era tanto complicato che il giudice ha avuto bisogno di ricorrere a quella norma che, per i processi più complessi, permette al giudice di depositare la motivazione entro novanta giorni.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-7315228236404241439?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/7315228236404241439/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=7315228236404241439' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7315228236404241439'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7315228236404241439'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/la-matematica-unopinione.html' title='La matematica è un&apos;opinione'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-2668096257281409321</id><published>2008-01-06T08:57:00.000-08:00</published><updated>2008-01-06T09:10:32.098-08:00</updated><title type='text'>Idee confuse.</title><content type='html'>Tizio, accusato di avere dichiarato con l'autocertificazione che la moglie nell'ultimo anno non aveva lavorato, si difende dicendo che in effetti la moglie in quell'anno era rimasta disoccupata.&lt;br /&gt;Il giudice del dibattimento dà atto che effettivamente la dichiarazione non è falsa perché non risulta che moglie abbia mai svolto attività lavorativa nell'anno in questione e, dopo la discussione orale scrive la sentenza così motivata:&lt;br /&gt;"Il dubbio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato giustifica la pronuncia ai sensi dell'art. 425 - comma 3^ - c.p.p.&lt;br /&gt;Visto l'art. 425 - comma 3^ - c.p.p.&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;P.Q.M.&lt;/div&gt;dichiara non luogo a procedere nei confronti di Tizio perché il fatto non sussiste.".&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-2668096257281409321?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/2668096257281409321/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=2668096257281409321' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2668096257281409321'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/2668096257281409321'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/idee-confuse.html' title='Idee confuse.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-5079651499019001789</id><published>2008-01-02T13:49:00.000-08:00</published><updated>2008-01-02T14:04:25.469-08:00</updated><title type='text'>Il Bibunale</title><content type='html'>Si, succede anche questo: un Tribunale che, a causa delle ferie di un giudice, non riesce a trovare il suo terzo componente ed apre l'udienza composto soltanto da un Presidente ed un giudice.&lt;br /&gt;In questa strana formazione chiama un processo, molto complesso, con imputazioni gravissime, anche di carattere associativo, accerta che nessuno dei difensori è presente (anche perché la cancelleria, in modo informale e per telefono, aveva già preannunciato che l'udienza sarebbe stata rinviata), nomina per tutti gli imputati un difensore di ufficio (peraltro iscritto a foro di un altro distretto), e lo nomina sostituto processuale di tutti i difensori, dimenticando che in molti casi ci sono contrasti evidenti tra le tesi difensive di alcuni imputati rispetto a quelle di altri.&lt;br /&gt;Ma non basta: questo strano ircocervo dichiara l'assenza (non la contumacia) degli imputati assenti e poi rinvia ad altra data il prosieguo del dibattimento, avvertendo che non deve essere dato avviso né agli imputati assenti né ai difensori (anche essi assenti), visto che, per ordine del "Bibunale" essi devono essere considerati tutti presenti.&lt;br /&gt;Naturalmente. quando alla successiva udienza (questa volta davanti ad un Tribunale composto di tre giudici), alcuni dei difensori presenti ritengono che l'assenza di molti imputati e difensori dipende dalla nullità della precedente udienza, il Tribunale difende la sua decisione e dichiara che è tutto regolare.&lt;br /&gt;Il resto (cioè la decisione della Corte d'Appello) alla prossima puntata.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-5079651499019001789?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/5079651499019001789/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=5079651499019001789' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/5079651499019001789'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/5079651499019001789'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2008/01/il-bibunale.html' title='Il Bibunale'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-3983609160355302560</id><published>2007-12-24T00:41:00.000-08:00</published><updated>2007-12-24T00:53:18.419-08:00</updated><title type='text'>Giustizia antifemminista</title><content type='html'>In questo caso P.M. e Giudice fanno capire bene come si reagisce al femminismo, quando vuole punire a caro prezzo qualsiasi esuberanza maschile.&lt;br /&gt;Capo d'imputazione così concepito:&lt;br /&gt;Tizio è imputato di due reati:&lt;br /&gt;"Capo a) reato di cui all'art. 660 C.P., perché, in luogo pubblico, costituito dalla Via ... di xxx (siamo in pieno centro di una città importante n.d.r.), per petulanza e per biasimevoli motivi, recava moplestia e disturbo a Caia, palepeggiandola da tergo nella parte dei genitali, nonché dicendole: "Dimmi dove abiti che vengo a trovarti per fare una scopata".&lt;br /&gt;"Capo b) del reato di cui all'art. 726 C.P. perché, in luogo pubblico, costituito dalla via suindicata, compiva atti osceni: all'uopo, egli, dopo avere palpeggiato Caia, chiesto da questa di togliersi gli occhiali da sole al fine di farsi riconoscere, gli rispondeva: "Se vuoi riconoscermi, riconoscimi da questo" e, nel pronunciare tali parole, si abbassava i pantaloni mostrando i propri genitali".&lt;br /&gt;Rinviato a giudizio, P.M. e difesa proponevano un patteggiamento alla pena di una piccola ammenda ed il giudice accettava tranquillamente di chiudere così l'increscioso episodio.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-3983609160355302560?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/3983609160355302560/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=3983609160355302560' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/3983609160355302560'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/3983609160355302560'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/giustizia-antifemminista.html' title='Giustizia antifemminista'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-685527556120336608</id><published>2007-12-20T07:41:00.000-08:00</published><updated>2007-12-20T08:02:35.194-08:00</updated><title type='text'>Con il concorso di colpa della vittima la condanna è dimezzata.</title><content type='html'>Si tratta di una sentenza per il reato di omicidio colposo, causato da inosservanza di norme sulla circolazione stradale.&lt;br /&gt;Il Tribunale monocratico accerta che anche la vittima ha effettuato manovra scorretta e valuta il concorso di colpa di questa nella misura del 50%.&lt;br /&gt;Quando passa alla determinazione della pena, il giodice ritiene che possano concedersi attenuanti generiche, ma solo equivalenti all'aggravante contestata,  "in ragione del disinteresse manifestato nei confronti dell'odierna vicenda processuale.&lt;br /&gt;Con ciò non si vuol dire che da un'opzione di strategia processuale più che lecita possano trarsi elementi di giudizio di disfavore nei confronti dellì'imputato, ma soltanto come la suddetta opzione non possa essere considerata quale fondamento per la concessione di un istituto premiale.".&lt;br /&gt;Arriva poi il momento in cui il giudice deve decidere che pena sia giusta. Ed ecco il ragionamento:&lt;br /&gt;"...... inducono a ritenere equo commisurare la pena infliggenda al ... nel seguente limite: all'odierno imputato dovrà essere inflitta la pena di anni 1 (uno) e mesi 4 (quattro) di reclusione. Tale pena dovrà essere ulteriormente ridotta (ma quale era la precedente riduzione? ndr.) in ragione del concorso di colpa del ::::, quantificato nella misura del 50% (cinquanta per cento), sino all'entità di mesi 8 (otto) di reclusione."&lt;br /&gt;Anche per la richiesta e concessa provvisionale il ragionamento non cambia. Infatti "la provvisionale viene determinata equitativamente nella seguente maniera: € 250.000 (duecentocinquantamila), per la parte civile .... .-., da ridursi, in ragione del già evidenziato concorso di colpa del deceduto :::, determinato nel 50% (cinquanta per cento), sino all'entità di € 125.000 (centoventicinquemila)."&lt;br /&gt;Quando si dice giurisprudenza creativa ......&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-685527556120336608?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/685527556120336608/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=685527556120336608' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/685527556120336608'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/685527556120336608'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/con-il-concorso-di-colpa-della-vittima.html' title='Con il concorso di colpa della vittima la condanna è dimezzata.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-4975491056646629794</id><published>2007-12-19T10:17:00.000-08:00</published><updated>2007-12-19T10:40:19.795-08:00</updated><title type='text'>Altro giudice di pace ed altre parole in libertà</title><content type='html'>Si tratta dell'ennesimo processo per ingiuria in ambito condominiale. In questo caso l'epiteto usato dall'imputato nei confronti di una vicina è "brutta nana racchia".&lt;br /&gt;Ecco la parte centrale della motivazione, punteggiatura inclusa:&lt;br /&gt;"Il giudice di pace nella motivazione secondo i manuali deve procedere ad una selezione dei materiali acquisiti nel dibattimento, con analisi semantiche, calcolo combinatorio e conclusioni di fatto e diritto.&lt;br /&gt;Si tratta di reato perseguibile a querela 594 cp per cui il soggetto si sente leso nel suo onore definibile il concetto che ciascuno dei cittadini di questo stato, ha della propria dignità morale e designa quella somma di valori morali che l'individuo attribuisce a se stesso, mentre pari dignità viene attribuita all'aspetto fisico che contribuisce parimenti a determinare il pregio dell'individuo in cui vive.&lt;br /&gt;Non è lecito quindi contestare un vizio o un difetto anche se rispondenti a verità. Bisogna quindi tener conto di quella media convenzionale che si trova quindi in quell'insieme sociale del nostro territorio.&lt;br /&gt;Nello specifico le frasi ingiuriose sono state percepite dalla persona offesa e pronunciate con Animus iniurandi, recando offesa all'altrui patrimoni (sic) morale"&lt;br /&gt;C'è solo da sperare che il povero giudice di pace non venga querelato per quell'affermazione sulla verità degli apprezzamenti rivolti dall'imputato alla parte offesa.&lt;br /&gt;Per il resto non c'è rimedio.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-4975491056646629794?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/4975491056646629794/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=4975491056646629794' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4975491056646629794'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4975491056646629794'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/altro-giudice-di-pace-ed-altre-parole.html' title='Altro giudice di pace ed altre parole in libertà'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' 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totale di € 400,00.&lt;br /&gt;A questo punto il G.d.P., si ritira in Camera di Consiglio e dopo breve sospensione, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo della sentenza.&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;MOTIVI DELLA DECISIONE&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;L'attività risarcitoria offerta dall'imputata veniva ritenuta idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione (sic) del reato, pertanto, accertata l'avvenuta attività risarcitoria, tramite la consegna alla P.O. della somma di € 400,00, il reato deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo 274/00 per intervenuta condotta riparatoria del danno cagionato dal reato."&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-4881563614747626750?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/4881563614747626750/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=4881563614747626750' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4881563614747626750'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4881563614747626750'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/parole-in-libert-di-un-giudice-di-pace.html' title='Parole in libertà di un giudice di pace'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' 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Hanno due figlie minori e stabiliscono che queste vivranno con la madre, mentre il padre pagherà mensilmente per il loro mantenimento un assegno di 1.200 Euro. Omologata la separazione, dopo alcuni mesi, la prima delle figlie muore.&lt;br /&gt;I due disperati genitori provvedono al funerale ed alle spese conseguenti ed elaborano, ciascuno per suo conto, il lutto.&lt;br /&gt;Trascorso altro tempo, il marito chiede al Tribunale, visto che gli è rimasta solo una figlia, la riduzione alla metà dell'assegno stabilito o comunque una riduzione di esso. Il Tribunale, con una sentenza redatta dallo stesso Presidente, rigetta il ricorso con questa motivazione:&lt;br /&gt;"Non sembra possibilre prezzolare la morte di una giovane figlia per ridurre in corrispondenza ed in proporzione gli assegni concordati. Il Tribunale non è in grado di assolvere ad un tale compito, allorquando la ragione prevale sul sentimento. Se alla morte di una giovane da un lato si riducono le esigenze della madre per il venir meno della necessità dell'accudienza (sic), dall'altro si sostituiscono fiori e preghiere, dolori e pianti che solo la partecipazione del padre, ancorché separato, può lenire".&lt;br /&gt;Naturalmente si dà per scontato che i costi di fiori e preghiere per la figlia defunta saranno affrontati soltanto dalla madre, il padre essendo per definizione un duro di cuore.&lt;br /&gt;Mi tocca l'obbligo di precisare che il Presidente estensore di tale monumento giuridico è un uomo e quindi il femminismo qui non c'entra nulla.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-6604766741806984414?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/6604766741806984414/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=6604766741806984414' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6604766741806984414'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/6604766741806984414'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/la-moglie-separata-ha-diritto.html' title='La moglie separata ha diritto all&apos;assegno anche per i figli defunti.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-5870186171082818180</id><published>2007-12-18T07:37:00.000-08:00</published><updated>2007-12-18T08:05:30.093-08:00</updated><title type='text'>Storielle del parco.</title><content type='html'>E' un giorno del mite settembre 2004 in una città bagnata dal mare. &lt;br /&gt;E' proprio l'ora della siesta, le due del pomeriggio, e la poliziotta Tizia si avvia in sella alla sua bicicletta verso il Commissariato dove dovrà prendere servizio, attraversando i vialetti di un bel parco cittadino, molto più piacevoli dell'asfalto.&lt;br /&gt;Quando, all'improvviso, deve stropicciarsi gli occhi incredula di quello che sta vedendo: un biondo, dall'aria germanica, è seduto su una panchina, con le gambe aperte e allungate, i pantaloni aperti ed abbassati, il capo reclinato all'indietro, la mano sotto i pantaloni che si agita in un movimento "sussultorio" inequivocabile.&lt;br /&gt;La brava poliziotta chiama i suoi colleghi, che procedono ad identificare e denunciare il biondo e, quindi, inevitabilmente, si procede nei suoi confronti per atti osceni in luogo pubblico.&lt;br /&gt;Il giudice dà atto che le circostanze riferite dalla poliziotta sono veritiere, che l'azione contestata, per il luogo ed il tempo in cui si è verificata, era chiaramente visibile a tutti coloro che fossero passati in quel momento nel parco pubblico, ma, tuttavia, è attanagliato da un dubbio: "Siamo sicuri "sull'effettiva manovra" dell'imputato? La risposta ve la trascrivo: "Non si ritiene sufficientemente provato il fatto masturbatorio dal solo movimento visto dall'agente. Resta però certamente provato l'atto in sè che rileva comunque per la sua oscenità intrinseca. Si deve però ora analizzare l'accaduto naturalistico, sotto il profilo dell'elemento soggettivo e così rilevare che il mettersi una mano sotto i pantaloni e muoverla (per qualsivoglia motivo che non sia una masturbazione) può, da un lato, essere certamente considerata (sic) oscena e, dall'altro, essere posta in essere senza volere o prevedere che effettivamente essa (sic) sia potenzialmente vista da qualcuno e considerata esibizionistica".&lt;br /&gt;Nel dubbio amletico così plasticamente esposto (che equivarrebbe a dire che se fosse stata autentica masturbazione l'imputato sarebbe stato colpevole, ma se si trattava di semplice esibizione no), l'ameno giudicante assolve il biondo tedesco dall'imputazione di atti osceni, ritiene l'ipotesi colposa dell'art. 527 c.p. e, ignorando che le sanzioni amministrative le determina il Prefetto, lo condanna alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200 Euro, riservandosi ben 30 giorni per la redazione di questa monumentale motivazione.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-5870186171082818180?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/5870186171082818180/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=5870186171082818180' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/5870186171082818180'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/5870186171082818180'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/storielle-del-parco.html' title='Storielle del parco.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-5339036313331732437</id><published>2007-12-13T03:41:00.000-08:00</published><updated>2007-12-13T17:00:18.996-08:00</updated><title type='text'>La recidiva e la continuazione le valuto a modo mio.</title><content type='html'>Tribunale di XXXXX. Giudice monocratico recentemente valutato positivamente per la promozione a funzioni superiori. Deve giudicare un imputato di rapina pluriaggravata commessa nel 2006 e vari furti, tentati e consumati, con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale ed aggravata. Nella motivazione della sentenza l'imputato viene così descritto: "l'insistenza nel continuare a rubare nelle auto parcheggiate forzando le serrature ed infrangendo i finestrini .... l'insistenza nel volere rapinare la coppia in auto, che lo ha spinto a seguire l'auto anche dopo che era partita e si era impantanata, unitamente ai reiterati precedenti per rapina, commessa anche con armi, evidenziano la pericolosità dello stesso". A questo punto ci si aspetterebbe una condanna a pena esemplare ed, invece, ecco il calcolo della pena: "pena base per il reato di rapina aggravata anni 4,  mesi 6 ed € 1.050 (pena detentiva al minimo edittale n.d.r.) + 1 mese ed € 150 per la partecipazione di oltre cinque persone (art. 112 c.p.). A tale pena detentiva dovrebbe aggiungersi un aumento di due terzi e, cioè di 3 anni per effetto della riconosciuta recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale aggravata come previsto dal quarto comma, in riferimento al secondo comma dell'art. 99 c.p.; invece il nostro ritiene sufficiente aumentare la pena solo di un anno e mezzo (sconto del 50%) e, non contento di questo, ignorando anche il quarto comma dell'art. 81 c.p. che, in questi casi, prevede l'aumento per la continuazione non  inferiore ad un terzo della pena per il reato più grave, calcola l'ulteriore aumento per tale causa in soli mesi 8, invece che in mesi 18 come sarebbe stato corretto, anche volendo aumentare la pena nel minimo possibile. Quale sarà la ragione di tanta benevolenza, pur dopo avere descritto l'imputato come un bieco figuro? Forse il povero giudice non ha avuto il tempo di studiare le più recenti modifiche agli artt. 81 e 99 c.p.? Ma si tratta di leggi regolarmente in vigore da tempo (due anni per l'esattezza). Possibile che nessuno gli abbia detto niente?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-5339036313331732437?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/5339036313331732437/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=5339036313331732437' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/5339036313331732437'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/5339036313331732437'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/la-recidiva-e-la-continuazione-le.html' title='La recidiva e la continuazione le valuto a modo mio.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-19085386744428828</id><published>2007-12-12T15:37:00.000-08:00</published><updated>2007-12-13T03:37:47.126-08:00</updated><title type='text'>Carcere si, carcere no</title><content type='html'>Tribunale di xxxxxx. L'imputato nnnn deve rispondere di due reati: Capo a) di avere minacciato un tizio ponendogli un coltello con lama di 25 centimetri puntato al collo; capo b) di avere portato in luogo pubblico il coltello suddetto con l'aggravante di avere commesso il reato per commettere il reato al capo a). Il giudice ritiene l'imputato colpevole dei due reati e stabilisce che possono concedersi per entrambi le attenuanti generiche equivalenti alle rispettive aggravanti. A questo punto il reato sub a) diventa una minaccia semplice punita con la sola multa, mentre il reato al capo b), riguardante un'arma da taglio, risulta punibile, ai sensi del'art. 4 della legge 110/75, con arresto ed ammenda. Ma forse questo il giudice non lo sa, nonostante sia stato recentemente valutato positivamente per la promozione e l'idoneità alle funzioni di appello e neppure lo vuole sapere sfogliando semplicemente un qualsiasi codice, così, condanna l'imputato alla pena di giorni 20 di reclusione per il delitto al capo a) (pena base gg. 30, meno un terzo per il rito abbreviato), ed alla pena di € .... di ammenda per la contravvenzione al capo b), sul presupposto che il coltello con lama di 25 centimetri non sia un'arma da taglio, ma un semplice strumento atto ad offendere come una semplice bacchetta di legno. Bello, vero? In fondo il risultato, per l'imputato, sarebbe lo stesso, visto che si tratta pur sempre di una pena detentiva e di una pena pecuniaria. Vagli a spiegare la differenza tra arresto e reclusione e le quisquilie sui diversi termini di prescrizione e sulle diverse modalità di esecuzione della pena. De minimis non curat pretor e neppure giudice monocratico.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-19085386744428828?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/19085386744428828/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=19085386744428828' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/19085386744428828'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/19085386744428828'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/carcere-si-carcere-no.html' title='Carcere si, carcere no'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-8881801823130431223</id><published>2007-12-11T09:38:00.000-08:00</published><updated>2007-12-11T10:15:19.425-08:00</updated><title type='text'>Come ti salvo il recidivo.</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;Tribunale di xxxx. Sentenza nei confronti di nnnnn, imputato di clonazione di carte di credito e falsificazione di documenti, al quale è stata contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Dispositivo della Sentenza: "Dichiara nnnnn colpevole dei reati ascrittigli e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione e valutata più grave l'ipotesi di cui al capo A), lo condanna alla pena di un anno di reclusione ed € 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa alle condizioni di legge. Motivi riservati in giorni 40".&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Prima osservazione: l'imputato era stato sorpreso in flagranza mentre utilizzava la carta di credito clonata ed aveva subito mostrato alle forze dell'ordine il documento falso. Pertanto la prova del reato e della responsabilità era di una semplicità assoluta e non giustificava in alcun modo la riserva di motivazione in 40 giorni.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Seconda osservazione: avendo il giudice riconosciuto la sussistenza della recidiva contestata (specifica reiterata ed infraquinquennale) era impossibile ipotizzare che l'imputato potesse fruire della sospensione condizionale della pena.&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;Ma la cosa più esilarante viene dalla motivazione, che cito testualmente: "tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche, riconoscibili vista &lt;strong&gt;l'assenza di precedenti penali, &lt;/strong&gt;che si considerano &lt;strong&gt;equivalenti&lt;/strong&gt; alla contestata &lt;strong&gt;recidiva &lt;/strong&gt;(cioè quella specifica, reiterata infraquinquennale n.d.r.)&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt; si stima equa una sua condanna ad un anno di reclusione ed € 400 di multa (Pena base un anno di reclusione ed euro 600 multa; ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi otto ed euro 400 multa (ma le generiche non erano equivalenti alla recidiva? n.d.r.); aumentata come sopra per la continuazione (ma la multa non aumenta neppure di un euro! n.d.r.). Sussistono i presupposti (quali? n.d.r.) per l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale."&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;E pensare che ci ha riflettuto sopra per ben quaranta giorni  e che si tratta di un giudice togato e già valutato positivamente per le funzioni di appello!!!!!!&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-8881801823130431223?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/8881801823130431223/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=8881801823130431223' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8881801823130431223'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/8881801823130431223'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/come-ti-salvo-il-recidivo.html' title='Come ti salvo il recidivo.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-4236657653467811825</id><published>2007-12-11T09:13:00.000-08:00</published><updated>2007-12-11T10:18:22.393-08:00</updated><title type='text'>Come ti calcolo la pena per un parricida.</title><content type='html'>E' la sentenza di un G.U.P. di un piccolo Tribunale di provincia, in un territorio in cui non ci sono più di due omicidi l'anno di media. Si penserebbe che almeno per questo tipo di reati, il G.U.P. dovrebbe stare più attento, visto che sta decidendo su anni di galera ed invece.....&lt;br /&gt;Il nostro G.U.P., togato e sempre valutato molto positivamente nei suoi avanzamenti in carriera, stabilisce per prima cosa la pena base del calcolo in 27 anni (la pena edittale prevista dal codice in questi casi va da un minimo di 21 ad un massimo di 24 anni n.d.r.). Da questa pena decide di detrarre 4 anni per l'attenuante della provocazione (senza motivare perché proprio 4 anni e non 9 che pure avrebbe potuto detrarre); poi stabilisce che l'imputato meriti un'altra diminuzione di pena per l'attenuante del risarcimento del danno e anche per questa pensa di detrarre 4 anni (senza motivare perché, visto che avrebbe potuto detrarre fino a 7 anni ed otto mesi dalla pena di 23 anni residua); poi decide di diminuire la pena per attenuanti generiche stavolta di 6 anni (chissà perché diventa più generoso, visto che anche stavolta non espone alcuna motivazione, anche se avrebbe potuto detrarre anche altri 4 mesi dalla pena residua di 19 anni, frutto delle precedenti diminuzioni). Ma qui arriva l'incredibile. Infatti, sommando le tre diminuzioni di pena (4 + 4 +6 = 14) ed operando la sottrazione dai 27 anni di pena base, chiunque si aspetterebbe che la pena voluta da questo giudice sia di 13 anni. Invece no! Il nostro ha fantasia anche matematica e, quindi, stabilisce che pena giusta sia quella di 15 anni e su questa opera l'ulteriore diminuzione dovuta al rito abbreviato. Che dire di questo modo di giudicare? Capisco che i magistrati hanno tante cose da fare e poco tempo per farle. Ma qui non si trattava del solito furtarello o della vendita di borse false; si trattava di omicidio, anzi di parricidio! Possibile che neppure in questi casi, rari ed estremi per un giudice di provincia, si presti un minimo di attenzione per fare una sentenza che non sia un obbrobrio, non solo giuridico, ma anche aritmetico?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-4236657653467811825?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/4236657653467811825/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=4236657653467811825' title='2 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4236657653467811825'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/4236657653467811825'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/come-ti-calcolo-la-pena-per-un.html' title='Come ti calcolo la pena per un parricida.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7850145712605882805.post-7250030822110727146</id><published>2007-12-11T08:56:00.000-08:00</published><updated>2007-12-11T10:21:52.488-08:00</updated><title type='text'>Presentazione.</title><content type='html'>Temi, Dea della Giustizia, oggi vituperata ed intollerabilmente lenta, è la divinità alla quale ho consacrato due terzi della mia vita. Una volta se ne aveva rispetto e timore; oggi si gioca a dileggiarla ed a renderla assurda e ridicola. Questo blog vuole essere una rassegna di errori piramidali ed incredibili, che possono talvolta anche divertire, ma che più spesso, e non solo agli addetti ai lavori, fanno riflettere sul livello di superficialità, ignoranza ed assurdità che viene serenamente raggiunto da alcuni "sacerdoti" di questa sfortunata dea, che hanno superato, nel corso della loro carriera, ed in modo spesso altamente positivo, le valutazioni previste per i progressivi avanzamenti.&lt;br /&gt;Se qualcuno mi leggerà, forse non crederà che le cose che dico siano vere. Ma, invece, purtroppo, tutte le notizie sono autentiche e documentate, anche se, per prudenza, mi asterrò dal pubblicare la fonte di provenienza delle decisioni. Se qualcuno capiterà su questo blog e lo troverà di un qualche interesse, lo prego di scrivermi per eventuali commenti e ulteriori notizie di cui viene a conoscenza. Grazie.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7850145712605882805-7250030822110727146?l=teminera.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://teminera.blogspot.com/feeds/7250030822110727146/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=7850145712605882805&amp;postID=7250030822110727146' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7250030822110727146'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7850145712605882805/posts/default/7250030822110727146'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://teminera.blogspot.com/2007/12/presentazione.html' title='Presentazione.'/><author><name>Teti nera</name><uri>http://www.blogger.com/profile/14038778618582302278</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://3.bp.blogspot.com/_igss2TAlEHc/Sk4aUhUktMI/AAAAAAAAAAU/hS3e9Mn9my0/S220/cesareaugusto.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
